Gian Domenico Romagnosi

 

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Giurista e filosofo (Salsomaggiore 1761 - Milano 1835). Di formazione illuministica, R. fu un fautore dell'unità italiana, idea che gli costò varie traversie (tra cui, a partire dal 1821, il divieto di insegnare). Come giurista è considerato uno dei fondatori del diritto penale moderno (Genesi del diritto penale, 1791). Come filosofo fu un convinto assertore della 'filosofia civile', ossia di una riflessione che studia l'uomo nella sua concreta evoluzione storico-sociale, unendo la dimensione morale a quella giuridico-politica ed economica. A tale impostazione si rifece il suo allievo C. Cattaneo.

Vita.

Notaio a Piacenza (1787-89), giusdicente (o pretore) a Trento (1791-93), avvocato nella stessa città (1794-1802); nel 1799, dopo l'occupazione francese e il ritorno della dominazione austriaca, subì 15 mesi di detenzione sotto l'accusa di abuso nell'esercizio delle sue funzioni di pretore. Al ritorno dei Francesi ottenne (fine del 1802) la cattedra di diritto pubblico all'univ. di Parma; nel 1807 fu nominato consultore del ministro di Giustizia del Regno d'Italia e professore di diritto civile all'univ. di Pavia; passò quindi (nov. 1808) a insegnare "alta legislazione nei suoi rapporti colla pubblica amministrazione" nelle scuole speciali politico-legali, da lui promosse e organizzate a Milano; diresse (1812-14) il Giornale di giurisprudenza universale; ritornati gli Austriaci, R., che s'era naturalizzato milanese fin dal 1813, poté continuare l'insegnamento di alta legislazione sino al sett. 1817. Si dette quindi a insegnare privatamente (alla sua scuola si formarono, tra gli altri, G. Ferrari, C. Cattaneo, C. Cantù, i cugini Defendente e G. Sacchi).

Fondatore e venerabile della Loggia Gioseffina, anche dopo lo scioglimento di questa incoraggiava segretamente i tentativi per la restaurazione di un regno italico indipendente. Nel 1814 era stato trovato dalla polizia, presso un suo allievo implicato nella congiura militare, uno schema di costituzione da lui preparato: lavorava in questo periodo a un'opera, la cui prima parte, col titolo Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa, fu pubblicata anonima nel 1815 con la falsa indicazione di Filadelfia (Lugano). R. non volle però affiliarsi alla Carboneria; non poté tuttavia sfuggire, per le indiscrezioni di S. Pellico, con il quale collaborava nel Conciliatore, all'accusa di non aver denunciato i cospiratori del 1821; arrestato e inviato a Venezia, fu poi assolto per difetto di prove legali il 10 dic. 1821 e ritornò a Milano, ove gli fu tolta l'autorizzazione a insegnare.

L'inazione e la povertà, a cui era costretto dall'Austria, non gli fecero venir meno la fede nella causa liberale e nazionale. Povero, infermo per un attacco di emiplegia che lo aveva colpito nel 1812, R. visse gli ultimi dieci anni di vita del suo lavoro letterario e forense. Collaborò alla Biblioteca italiana, agli Annali di statistica, all'Antologia, ecc.

Opere.

Vissuto tra due secoli, R. indirizzò il sapere del sec. 18º ai fini di riforma e di organizzazione politica e sociale del secolo nuovo. Educato al sensismo di Condillac, lo superò con lo studio di Ch. Bonnet e con questo pose la riflessione attiva come mezzo di conoscenza. Ma la finalità ultima e più profonda dell'attività di R. fu la traduzione della dottrina in arte di governo e d'incivilimento. Nella già citata Genesi del diritto penale applicò il metodo analitico allo studio delle penalità contro le astrazioni contrattualistiche. La concezione napoleonica dello stato come strumento di educazione e di progresso umano trovò in R. un degno interprete. Fece rivivere la tradizione di pensiero politico nazionale, e nell'Introduzione allo studio del diritto pubblico universale (1805) seppe costruire un sistema di diritto, ammirabile per l'estensione e l'universalità, per l'ordine e l'armonia delle parti.

Nell'Assunto primo della scienza del diritto naturale (1820) R. si eleva al concetto di un diritto naturale a contenuto variabile, per cui i supremi principi della ragione giuridica naturale prendono forma e significato diverso secondo i tempi, i luoghi, le condizioni di civiltà in cui si applicano. Alla fondazione di una filosofia civile rispondente alle esigenze dello stato nazionale moderno mirò come a meta ultima l'attività scientifica di R., per il quale la teoria dei diritti dell'uomo doveva essere integrata con la dottrina dell'umanità e della nazione. Filosofia e storia, stato e diritto, economia e morale erano invocati e associati a dar vita, direzione, giustificazione al moto storico diretto alla formazione dello stato-nazione.

Altre opere notevoli: Dell'insegnamento primitivo delle matematiche (1822); Della condotta delle acque (1822-25); Che cos'è la mente sana? (1827); Della suprema economia dell'umano sapere (1828); Vedute fondamentali sull'arte logica (1832); Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento (1832). Opere postume: Ricerche sulla validità dei giudizi del pubblico a discernere il vero dal falso (1836); Consultazioni forensi (1836-37); Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica (2 voll., 1839); Della vita degli stati (1854); Diritto naturale politico (1845); La scienza delle costituzioni (1847).