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Giurista e filosofo (Salsomaggiore 1761 - Milano 1835). Di
formazione illuministica, R. fu un fautore dell'unità
italiana, idea che gli costò varie traversie (tra cui, a
partire dal 1821, il divieto di insegnare). Come giurista è
considerato uno dei fondatori del diritto penale moderno (Genesi del
diritto penale, 1791). Come filosofo fu un convinto assertore della
'filosofia civile', ossia di una riflessione che studia l'uomo nella
sua concreta evoluzione storico-sociale, unendo la dimensione morale
a quella giuridico-politica ed economica. A tale impostazione si
rifece il suo allievo C. Cattaneo.
Vita.
Notaio a Piacenza (1787-89), giusdicente (o pretore) a Trento
(1791-93), avvocato nella stessa città (1794-1802); nel 1799,
dopo l'occupazione francese e il ritorno della dominazione
austriaca, subì 15 mesi di detenzione sotto l'accusa di abuso
nell'esercizio delle sue funzioni di pretore. Al ritorno dei
Francesi ottenne (fine del 1802) la cattedra di diritto pubblico
all'univ. di Parma; nel 1807 fu nominato consultore del ministro di
Giustizia del Regno d'Italia e professore di diritto civile
all'univ. di Pavia; passò quindi (nov. 1808) a insegnare
"alta legislazione nei suoi rapporti colla pubblica amministrazione"
nelle scuole speciali politico-legali, da lui promosse e organizzate
a Milano; diresse (1812-14) il Giornale di giurisprudenza
universale; ritornati gli Austriaci, R., che s'era naturalizzato
milanese fin dal 1813, poté continuare l'insegnamento di alta
legislazione sino al sett. 1817. Si dette quindi a insegnare
privatamente (alla sua scuola si formarono, tra gli altri, G.
Ferrari, C. Cattaneo, C. Cantù, i cugini Defendente e G.
Sacchi).
Fondatore e venerabile della Loggia Gioseffina, anche dopo
lo scioglimento di questa incoraggiava segretamente i tentativi per
la restaurazione di un regno italico indipendente. Nel 1814 era
stato trovato dalla polizia, presso un suo allievo implicato nella
congiura militare, uno schema di costituzione da lui preparato:
lavorava in questo periodo a un'opera, la cui prima parte, col
titolo Della costituzione di una monarchia nazionale
rappresentativa, fu pubblicata anonima nel 1815 con la falsa
indicazione di Filadelfia (Lugano). R. non volle però
affiliarsi alla Carboneria; non poté tuttavia sfuggire, per
le indiscrezioni di S. Pellico, con il quale collaborava nel
Conciliatore, all'accusa di non aver denunciato i cospiratori del
1821; arrestato e inviato a Venezia, fu poi assolto per difetto di
prove legali il 10 dic. 1821 e ritornò a Milano, ove gli fu
tolta l'autorizzazione a insegnare.
L'inazione e la povertà,
a cui era costretto dall'Austria, non gli fecero venir meno la fede
nella causa liberale e nazionale. Povero, infermo per un attacco di
emiplegia che lo aveva colpito nel 1812, R. visse gli ultimi dieci
anni di vita del suo lavoro letterario e forense. Collaborò
alla Biblioteca italiana, agli Annali di statistica, all'Antologia,
ecc.
Opere.
Vissuto tra due secoli, R. indirizzò il sapere del sec.
18º ai fini di riforma e di organizzazione politica e sociale
del secolo nuovo. Educato al sensismo di Condillac, lo superò
con lo studio di Ch. Bonnet e con questo pose la riflessione attiva
come mezzo di conoscenza. Ma la finalità ultima e più
profonda dell'attività di R. fu la traduzione della dottrina
in arte di governo e d'incivilimento. Nella già citata Genesi
del diritto penale applicò il metodo analitico allo studio
delle penalità contro le astrazioni contrattualistiche. La
concezione napoleonica dello stato come strumento di educazione e di
progresso umano trovò in R. un degno interprete. Fece
rivivere la tradizione di pensiero politico nazionale, e
nell'Introduzione allo studio del diritto pubblico universale (1805)
seppe costruire un sistema di diritto, ammirabile per l'estensione e
l'universalità, per l'ordine e l'armonia delle parti.
Nell'Assunto primo della scienza del diritto naturale (1820) R. si
eleva al concetto di un diritto naturale a contenuto variabile, per
cui i supremi principi della ragione giuridica naturale prendono
forma e significato diverso secondo i tempi, i luoghi, le condizioni
di civiltà in cui si applicano. Alla fondazione di una
filosofia civile rispondente alle esigenze dello stato nazionale
moderno mirò come a meta ultima l'attività scientifica
di R., per il quale la teoria dei diritti dell'uomo doveva essere
integrata con la dottrina dell'umanità e della nazione.
Filosofia e storia, stato e diritto, economia e morale erano
invocati e associati a dar vita, direzione, giustificazione al moto
storico diretto alla formazione dello stato-nazione.
Altre opere
notevoli: Dell'insegnamento primitivo delle matematiche (1822);
Della condotta delle acque (1822-25); Che cos'è la mente
sana? (1827); Della suprema economia dell'umano sapere (1828);
Vedute fondamentali sull'arte logica (1832); Dell'indole e dei
fattori dell'incivilimento (1832). Opere postume: Ricerche sulla
validità dei giudizi del pubblico a discernere il vero dal
falso (1836); Consultazioni forensi (1836-37); Istituzioni di civile
filosofia ossia di giurisprudenza teorica (2 voll., 1839); Della
vita degli stati (1854); Diritto naturale politico (1845); La
scienza delle costituzioni (1847).