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Con l'espressione Diritto romano si indica l'insieme delle norme che
hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici
secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla
fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo
la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi: l’impero
d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente
imperiale e romana – si allontanò sempre più
dall’eredità dell’antica Roma e della sua civiltà
(anche giuridica).
Suddivisione
Il diritto romano si suddivide in:
* ius Quiritium; il nome deriva da "Quirites", sinonimo
di "Romani". Era costituito da un insieme di consuetudini
ancestrali, non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne
conoscevano l'origine. Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia,
matrimonio, patria potestas e proprietà privata, e non
comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non
esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile.
* ius civile, l'insieme delle norme che regolano i
rapporti tra i cives romani, considerato nell'ottica romana come
orgogliosa prerogativa dei cittadini di Roma. Di esso il giurista
romano Papiniano dà la seguente definizione tramandataci dal
Digesto giustinianeo:
D.1.1.7 «Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis,
senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium
venit».
(Il ius civile è il diritto che promana dalle leggi, dai
plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai
responsi dei giurisperiti.)
* ius honorarium (o ius praetorium), che riguarda
le situazioni di diritto o di fatto che, pur non trovando tutela
nelle norme dello ius civile, sono state regolamentate
dall'attività giurisdizionale dei magistrati dotati di
iurisdictio. Lo stesso Papiniano, nel medesimo brano in cui
definisce il ius civile, racchiude il concetto di ius honorarium,
che egli chiama ius praetorium, nelle seguenti parole:
«Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel
supllendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et
honorarium dicitur ab honore praetorum».
(Il ius pretorium è il diritto introdotto dai praetores al
fine di aiutare, aggiungere, emendare lo ius civile per la pubblica
utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium
dall'onore dei pretori.)
* Ius legitimum, il cui nome deriva da lex
è il diritto prodotto in sede assembleare attraverso la
votazione e approvazione di una legge comiziale; lo ius legitimum ha
particolare vita in età repubblicana e fiorisce
particolarmente con Augusto per poi scomparire dopo la sua morte e
la trasformazione dello stato in impero; con il venir meno delle
assemblee a favore del duopolio Senato-imperatore e del successivo
monopolio imperiale del potere la lex perde il suo carattere di
comizialità e viene ad identificarsi con la statuizione di
norme da parte dell'imperatore stesso, nella forma della
"costituzione imperiale". Da questo momento lo ius legitimum si
estingue, confluendo nello ius civile. Durante la repubblica le
principali assemblee produttrici di ius legitimum erano i comitia
centuriata e i concilia plebis, in minore parte le altre assemblee.
* ius gentium, cioè tutti gli istituti che
trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche
presso altri popoli.
Fasi storiche del diritto romano
La periodizzazione più diffusa del diritto romano è
quella che distingue 4 differenti stadi evolutivi:
* Periodo arcaico: dalla fondazione di Roma (754
a.C.) all'emanazione delle leges Liciniae-Sextiae (367 a.C.);
storicamente, corrisponde al periodo monarchico;
* Periodo preclassico: dall'emanazione delle leges
Liciniae-Sextiae fino all'avvento del principato (27 a.C.);
storicamente corrisponde al periodo della Repubblica Romana;
* Periodo classico: da Augusto (27 a.C.) fino
all'avvento dell'imperatore Diocleziano (284);
* Periodo postclassico: dal regno di Diocleziano al
regno di Giustiniano (568); storicamente comprende il periodo
dell'Impero Romano d'Occidente.
Fonti giuridiche
La ricostruzione dell'intero sistema di diritto romano è
basata sul ritrovamento di fonti giuridiche e storiche più o
meno complete. Di seguito, un elenco (certamente non esaustivo)
delle principali fonti di produzione del diritto romano che ci sono
pervenute:
Leggi delle XII tavole (Duodecim Tabularum
Leges): il primo documento giuridico latino scritto, risalente ad
oltre 2500 anni fa;
Istituzioni di Gaio (Gai Institutionum);
I Quattro Commentari delle Istituzioni di Gaio
(Commentarii Quattuor), una pietra miliare della storia del diritto
moderno, con le Gai Institutionum Epitomae e le Gai fragmenta
Augustodunensia;
Senatus consultum de Bacchanalibus, risalente al
186 a.C.;
Istituzioni di Giustiniano (Imperatoris
Iustiniani Institutionum): la prima grande codificazione del maestro
della legge;
Codice di Giustiniano (Domini Nostri Sacratissimi
Principis Iustiniani Codex); monumentale opera di codificazione di
Giustiniano, divisa in dodici libri;
Digesto di Giustiniano (Domini Nostri
Sacratissimi Principis Iustiniani Iuris Enucleati Ex Omni Vetere
Iure Collecti Digestorum seu Pandectarum), colonna portante del
Corpus Iuris Civilis
Codice Teodosiano (Imperatoris Theodosiani
Codex): il contraltare alla codificazione Giustinianea, in sedici
libri densi di diritto e innovazioni strutturali, tra cui il Liber
Legum Novellarum Imperatoris Theodosi;
M. Tulli Ciceronis De Legibus Libri Tres: i tre
libri e i fragmenta di Cicerone;
Res gestae Diui Augusti Res Gestae Divi Augusti
(text): l'opera di Augusto divisa in sei tabulae;
Fontes Iuris Romani Anteiustiniani in usum
scholarum, divise in 7 libri (due sulle Leges, due sugli Auctores, e
3 sui Negotia);
Corpus Inscriptionum Latinarum;
Titvli ex corpore Ulpiani: la colossale opera di
Eneo Domizio Ulpiano, in 29 titoli; è un'opera di carattere
piuttosto elementare, destinata soprattutto all'insegnamento del
diritto, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Vaticana.
Secondo la dottrina prevalente, si tratta di una compilazione
postclassica (con molta probabilità dell'epoca di Diocleziano
o Costantino) di passi rimaneggiati e rielaborati tratti da opere di
Ulpiano.
Sententiae Pauli: i cinque titoli delle
Sententiae receptae Pavlo tributae e i cinque libri delle Pavli
sententiarvm interpretatio;
Editto di Costantino e Licinio del 311-313
Constitvtiones Sirmondianae: raccolta di 16
costituzioni imperiali, che disciplinano materie ecclesiastiche;
presero il nome dal primo loro editore, il gesuita Sirmond (1631).
Emanate fra il 333 e il 425, non furono tutte accolte nel Codice
teodosiano, in appendice al quale vennero pubblicate da Theodor
Mommsen.
Fragmenta Vaticana Fragmenta Vaticana, frammenti
di un'ampia compilazione privata di costituzioni imperiali e di
passi desunti dalle opere di Papiniano, Ulpiano e Paolo. Il
palinsesto fu scoperto nel 1821 dal cardinale Mai nella Biblioteca
Vaticana. Le costituzioni imperiali ivi riportate vanno dal 205 al
369 o al 372
Codice Ermogeniano;
Lex Romana Burgundionum, scritta all'inizio del
VI secolo, è articolata in 47 titoli e la si attribuisce a
Gundobado, re dei Burgundi (Gallia Orientale). È destinata ai
soli sudditi romani del regno dei Burgundi;
Edictum Theodorici Regis: l'Editto di Teodorico
pubblicato nel 500, diviso in 154 articoli, era un codice
"territoriale", cioè conteneva disposizioni valide sia per i
Romani che per gli Ostrogoti. Ciascuno degli articoli era ricavato
da un testo delle leges o degli iura, soprattutto dai codices, dalle
Sententiae di Paolo ecc. Vi sono anche alcune norme nuove, di
incerta origine (non si sa se di origine ostrogota oppure derivate
dalla pratica);
Decretum Gelasianum, fonte di diritto canonico,
più che di diritto romano (da The Latin Library);
La reintroduzione del Diritto romano in occidente
In seguito alle invasioni barbariche il diritto romano scomparve,
come principale fonte del diritto in gran parte dell'Europa
occidentale.
Nel 533, l'imperatore d'Oriente Giustiniano I promulgò il
Corpus iuris civilis che nel futuro sarebbe diventato la base per la
reintroduzione del Diritto romano nell'Occidente. Nel Corpus,
Giustiniano fece confluire tutte le antiche leggi di Roma cercando
di armonizzarle con le nuove che nel frattempo erano state
promulgate. Il Codice di Giustiniano fu applicato nei territori
italiani sottoposti all'autorità di Bisanzio, ma le seguenti
invasioni barbariche le cancellarono dall'Occidente, riducendo il
diritto romano a mero diritto comune.
In seguito l'insistenza degli imperatori romano-germanici di
proclamarsi diretti successori dell'Impero romano, in particolare
della Dinastia ottoniana di Sassonia favorì, in seguito anche
grazie alle università, la reintroduzione del Diritto romano
in Occidente, andando a rimpiazzare le tradizioni giuridiche degli
invasori germanici..
Nel Regno di Sicilia il diritto romano fu reintrodotto per
volontà dell'imperatore Federico II con le due assise di
Capua e Messina (1220-1221).