Diritto romano

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Con l'espressione Diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi: l’impero d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente imperiale e romana – si allontanò sempre più dall’eredità dell’antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

Suddivisione

Il diritto romano si suddivide in:

   * ius Quiritium; il nome deriva da "Quirites", sinonimo di "Romani". Era costituito da un insieme di consuetudini ancestrali, non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne conoscevano l'origine. Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia, matrimonio, patria potestas e proprietà privata, e non comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile.

   * ius civile, l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i cives romani, considerato nell'ottica romana come orgogliosa prerogativa dei cittadini di Roma. Di esso il giurista romano Papiniano dà la seguente definizione tramandataci dal Digesto giustinianeo:

D.1.1.7 «Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit».
   
(Il ius civile è il diritto che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai responsi dei giurisperiti.)

    * ius honorarium (o ius praetorium), che riguarda le situazioni di diritto o di fatto che, pur non trovando tutela nelle norme dello ius civile, sono state regolamentate dall'attività giurisdizionale dei magistrati dotati di iurisdictio. Lo stesso Papiniano, nel medesimo brano in cui definisce il ius civile, racchiude il concetto di ius honorarium, che egli chiama ius praetorium, nelle seguenti parole:

«Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supllendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum».

(Il ius pretorium è il diritto introdotto dai praetores al fine di aiutare, aggiungere, emendare lo ius civile per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori.)

    * Ius legitimum, il cui nome deriva da lex è il diritto prodotto in sede assembleare attraverso la votazione e approvazione di una legge comiziale; lo ius legitimum ha particolare vita in età repubblicana e fiorisce particolarmente con Augusto per poi scomparire dopo la sua morte e la trasformazione dello stato in impero; con il venir meno delle assemblee a favore del duopolio Senato-imperatore e del successivo monopolio imperiale del potere la lex perde il suo carattere di comizialità e viene ad identificarsi con la statuizione di norme da parte dell'imperatore stesso, nella forma della "costituzione imperiale". Da questo momento lo ius legitimum si estingue, confluendo nello ius civile. Durante la repubblica le principali assemblee produttrici di ius legitimum erano i comitia centuriata e i concilia plebis, in minore parte le altre assemblee.

   * ius gentium, cioè tutti gli istituti che trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche presso altri popoli.

Fasi storiche del diritto romano

La periodizzazione più diffusa del diritto romano è quella che distingue 4 differenti stadi evolutivi:

    * Periodo arcaico: dalla fondazione di Roma (754 a.C.) all'emanazione delle leges Liciniae-Sextiae (367 a.C.); storicamente, corrisponde al periodo monarchico;
   * Periodo preclassico: dall'emanazione delle leges Liciniae-Sextiae fino all'avvento del principato (27 a.C.); storicamente corrisponde al periodo della Repubblica Romana;
   * Periodo classico: da Augusto (27 a.C.) fino all'avvento dell'imperatore Diocleziano (284);
   * Periodo postclassico: dal regno di Diocleziano al regno di Giustiniano (568); storicamente comprende il periodo dell'Impero Romano d'Occidente.

Fonti giuridiche

La ricostruzione dell'intero sistema di diritto romano è basata sul ritrovamento di fonti giuridiche e storiche più o meno complete. Di seguito, un elenco (certamente non esaustivo) delle principali fonti di produzione del diritto romano che ci sono pervenute:

    Leggi delle XII tavole (Duodecim Tabularum Leges): il primo documento giuridico latino scritto, risalente ad oltre 2500 anni fa;
    Istituzioni di Gaio (Gai Institutionum);
    I Quattro Commentari delle Istituzioni di Gaio (Commentarii Quattuor), una pietra miliare della storia del diritto moderno, con le Gai Institutionum Epitomae e le Gai fragmenta Augustodunensia;
    Senatus consultum de Bacchanalibus, risalente al 186 a.C.;
    Istituzioni di Giustiniano (Imperatoris Iustiniani Institutionum): la prima grande codificazione del maestro della legge;
    Codice di Giustiniano (Domini Nostri Sacratissimi Principis Iustiniani Codex); monumentale opera di codificazione di Giustiniano, divisa in dodici libri;
    Digesto di Giustiniano (Domini Nostri Sacratissimi Principis Iustiniani Iuris Enucleati Ex Omni Vetere Iure Collecti Digestorum seu Pandectarum), colonna portante del Corpus Iuris Civilis
    Codice Teodosiano (Imperatoris Theodosiani Codex): il contraltare alla codificazione Giustinianea, in sedici libri densi di diritto e innovazioni strutturali, tra cui il Liber Legum Novellarum Imperatoris Theodosi;
    M. Tulli Ciceronis De Legibus Libri Tres: i tre libri e i fragmenta di Cicerone;
    Res gestae Diui Augusti Res Gestae Divi Augusti (text): l'opera di Augusto divisa in sei tabulae;
    Fontes Iuris Romani Anteiustiniani in usum scholarum, divise in 7 libri (due sulle Leges, due sugli Auctores, e 3 sui Negotia);
    Corpus Inscriptionum Latinarum;
    Titvli ex corpore Ulpiani: la colossale opera di Eneo Domizio Ulpiano, in 29 titoli; è un'opera di carattere piuttosto elementare, destinata soprattutto all'insegnamento del diritto, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Secondo la dottrina prevalente, si tratta di una compilazione postclassica (con molta probabilità dell'epoca di Diocleziano o Costantino) di passi rimaneggiati e rielaborati tratti da opere di Ulpiano.
    Sententiae Pauli: i cinque titoli delle Sententiae receptae Pavlo tributae e i cinque libri delle Pavli sententiarvm interpretatio;
    Editto di Costantino e Licinio del 311-313
    Constitvtiones Sirmondianae: raccolta di 16 costituzioni imperiali, che disciplinano materie ecclesiastiche; presero il nome dal primo loro editore, il gesuita Sirmond (1631). Emanate fra il 333 e il 425, non furono tutte accolte nel Codice teodosiano, in appendice al quale vennero pubblicate da Theodor Mommsen.
    Fragmenta Vaticana Fragmenta Vaticana, frammenti di un'ampia compilazione privata di costituzioni imperiali e di passi desunti dalle opere di Papiniano, Ulpiano e Paolo. Il palinsesto fu scoperto nel 1821 dal cardinale Mai nella Biblioteca Vaticana. Le costituzioni imperiali ivi riportate vanno dal 205 al 369 o al 372
    Codice Ermogeniano;
    Lex Romana Burgundionum, scritta all'inizio del VI secolo, è articolata in 47 titoli e la si attribuisce a Gundobado, re dei Burgundi (Gallia Orientale). È destinata ai soli sudditi romani del regno dei Burgundi;
    Edictum Theodorici Regis: l'Editto di Teodorico pubblicato nel 500, diviso in 154 articoli, era un codice "territoriale", cioè conteneva disposizioni valide sia per i Romani che per gli Ostrogoti. Ciascuno degli articoli era ricavato da un testo delle leges o degli iura, soprattutto dai codices, dalle Sententiae di Paolo ecc. Vi sono anche alcune norme nuove, di incerta origine (non si sa se di origine ostrogota oppure derivate dalla pratica);
    Decretum Gelasianum, fonte di diritto canonico, più che di diritto romano (da The Latin Library);

La reintroduzione del Diritto romano in occidente

In seguito alle invasioni barbariche il diritto romano scomparve, come principale fonte del diritto in gran parte dell'Europa occidentale.

Nel 533, l'imperatore d'Oriente Giustiniano I promulgò il Corpus iuris civilis che nel futuro sarebbe diventato la base per la reintroduzione del Diritto romano nell'Occidente. Nel Corpus, Giustiniano fece confluire tutte le antiche leggi di Roma cercando di armonizzarle con le nuove che nel frattempo erano state promulgate. Il Codice di Giustiniano fu applicato nei territori italiani sottoposti all'autorità di Bisanzio, ma le seguenti invasioni barbariche le cancellarono dall'Occidente, riducendo il diritto romano a mero diritto comune.

In seguito l'insistenza degli imperatori romano-germanici di proclamarsi diretti successori dell'Impero romano, in particolare della Dinastia ottoniana di Sassonia favorì, in seguito anche grazie alle università, la reintroduzione del Diritto romano in Occidente, andando a rimpiazzare le tradizioni giuridiche degli invasori germanici..

Nel Regno di Sicilia il diritto romano fu reintrodotto per volontà dell'imperatore Federico II con le due assise di Capua e Messina (1220-1221).