Patti laterančnsi
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Accordi stipulati fra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11
febbraio 1929. Erano costituiti da un Trattato politico, una
Convenzione finanziaria e un Concordato. Prevedevano il
riconoscimento da parte della Chiesa del Regno d'Italia, la
costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il
pagamento di un'indennità alla Chiesa come risarcimento per i
danni subiti con la perdita del potere temporale e il riconoscimento
del cattolicesimo come religione di Stato. Gli accordi raggiunti nel
1929 sono stati inseriti nella Costituzione della Repubblica
italiana del 1947, dove all'articolo 7 è detto che i rapporti
fra Stato e Chiesa "sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale". In seguito è
apparsa tuttavia evidente l'esigenza di una revisione e un
aggiornamento del concordato, anche in relazione alla campagna
promossa verso la metà degli anni Settanta del 20° secolo
da parte laica e anticlericale per ottenere sia l'eliminazione
radicale del regime concordatario, sia l'abrogazione dell'art. 7
della Costituzione. Su iniziativa ufficiale del governo italiano
comunicata alla Santa Sede e col gradimento espresso della medesima
si è arrivati infine all'apertura tra le due parti contraenti
di trattative per una revisione del concordato lateranense giunte a
conclusione il 18 febbraio 1984.
Trattato
Nel Trattato, di carattere giuridico-politico, composto da 27
articoli più 4 allegati, l'Italia tra l'altro riconosceva la
personalità giuridica internazionale della Santa Sede (art.
2), la costituzione dello Stato della Città del Vaticano
(art. 3), il diritto di legazione attivo e passivo (art. 12), la
piena proprietà sulle tre basiliche di S. Giovanni in
Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo e sul palazzo pontificio di
Castel Gandolfo (artt. 13 e 14). Da parte della Santa Sede si
riconosceva il Regno d'Italia e Roma quale sua capitale; la Legge
delle Guarentigie era abrogata (art. 26). Convenzione finanziariaIl
IV Allegato del Trattato riguardava la Convenzione finanziaria
mediante la quale venivano risarciti da parte italiana i danni
materiali subiti dalla Santa Sede con la perdita del potere
temporale; tale riconoscimento si concretizzava nella somma di lire
750 milioni più gli utili del 5% del "Consolidato italico"
per un valore nominale di un miliardo.
Concordato
Il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, composto di 46 articoli,
regolava "le condizioni della religione e della Chiesa in Italia",
assicurando, fra l'altro, il libero esercizio spirituale (art. 1),
la procedura per la nomina dei vescovi (art. 19 e seg.), gli effetti
civili al matrimonio religioso (art. 34), l'importanza
dell'insegnamento della dottrina cristiana nelle scuole medie oltre
alle elementari (art. 36), e limitava i diritti civili dei sacerdoti
colpiti da censura ecclesiastica (art. 5); lo stato italiano
riconosceva inoltre l'esistenza e la libertà dell'Azione
Cattolica purché non svolgesse attività politica (art.
43). Proprio sull'Azione Cattolica scoppiò nel 1931 un
contrasto tra Pio IX e il governo fascista che mise in pericolo la
stessa recente Conciliazione; e qualcosa di simile stava per
avvenire in occasione del decennale quando sopraggiunse la morte del
pontefice (10 febbraio 1939).