Patti laterančnsi

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Accordi stipulati fra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio 1929. Erano costituiti da un Trattato politico, una Convenzione finanziaria e un Concordato. Prevedevano il riconoscimento da parte della Chiesa del Regno d'Italia, la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il pagamento di un'indennità alla Chiesa come risarcimento per i danni subiti con la perdita del potere temporale e il riconoscimento del cattolicesimo come religione di Stato. Gli accordi raggiunti nel 1929 sono stati inseriti nella Costituzione della Repubblica italiana del 1947, dove all'articolo 7 è detto che i rapporti fra Stato e Chiesa "sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". In seguito è apparsa tuttavia evidente l'esigenza di una revisione e un aggiornamento del concordato, anche in relazione alla campagna promossa verso la metà degli anni Settanta del 20° secolo da parte laica e anticlericale per ottenere sia l'eliminazione radicale del regime concordatario, sia l'abrogazione dell'art. 7 della Costituzione. Su iniziativa ufficiale del governo italiano comunicata alla Santa Sede e col gradimento espresso della medesima si è arrivati infine all'apertura tra le due parti contraenti di trattative per una revisione del concordato lateranense giunte a conclusione il 18 febbraio 1984.

Trattato

Nel Trattato, di carattere giuridico-politico, composto da 27 articoli più 4 allegati, l'Italia tra l'altro riconosceva la personalità giuridica internazionale della Santa Sede (art. 2), la costituzione dello Stato della Città del Vaticano (art. 3), il diritto di legazione attivo e passivo (art. 12), la piena proprietà sulle tre basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo e sul palazzo pontificio di Castel Gandolfo (artt. 13 e 14). Da parte della Santa Sede si riconosceva il Regno d'Italia e Roma quale sua capitale; la Legge delle Guarentigie era abrogata (art. 26). Convenzione finanziariaIl IV Allegato del Trattato riguardava la Convenzione finanziaria mediante la quale venivano risarciti da parte italiana i danni materiali subiti dalla Santa Sede con la perdita del potere temporale; tale riconoscimento si concretizzava nella somma di lire 750 milioni più gli utili del 5% del "Consolidato italico" per un valore nominale di un miliardo.

Concordato

Il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, composto di 46 articoli, regolava "le condizioni della religione e della Chiesa in Italia", assicurando, fra l'altro, il libero esercizio spirituale (art. 1), la procedura per la nomina dei vescovi (art. 19 e seg.), gli effetti civili al matrimonio religioso (art. 34), l'importanza dell'insegnamento della dottrina cristiana nelle scuole medie oltre alle elementari (art. 36), e limitava i diritti civili dei sacerdoti colpiti da censura ecclesiastica (art. 5); lo stato italiano riconosceva inoltre l'esistenza e la libertà dell'Azione Cattolica purché non svolgesse attività politica (art. 43). Proprio sull'Azione Cattolica scoppiò nel 1931 un contrasto tra Pio IX e il governo fascista che mise in pericolo la stessa recente Conciliazione; e qualcosa di simile stava per avvenire in occasione del decennale quando sopraggiunse la morte del pontefice (10 febbraio 1939).