Q 7 § 78

1 Cfr Codice Sociale, Schema di una sintesi sociale cattolica cit.: «Nell'ordine speculativo hanno dunque i cattolici, come ogni altro cittadino, piena libertà di preferire una forma di governo all'altra, precisamente perché nessuna di queste forme speciali si oppone per se stessa ai dati della retta ragione e alle massime della dottrina cristiana. Ma come in tale materia ci troviamo necessariamente di fronte a pratiche realtà, tutti gli individui debbono accettare i governi stabiliti e nulla tentare, fuori delle vie legali, per rovesciarli o cambiarne la forma. Riconoscere agli individui la libertà di fare una opposizione violenta sia alla forma del governo, sia alla persona dei suoi capi, equivarrebbe ad intromettere nella società politica il disordine e la rivolta in permanenza. Solo una tirannia insopportabile o la violazione flagrante dei diritti essenziali più evidenti dei cittadini, riuscito vano ogni altro mezzo, danno adito al diritto di rivolta». «L'autorità dello Stato è lungi dall'essere illimitata. Essa può ordinare quanto è conforme al bene comune dei membri della società, e questo soltanto. La forza è, senza dubbio, per l'autorità un mezzo talmente indispensabile, che, perdendone l'uso, l'autorità diviene inetta allo stesso esercizio della sua funzione. - Ma l'impiego della forza è subordinato al fine sociale, che sgorga esso pure dalla ragione. La legge è dunque un precetto della ragione promulgato per il bene comune da colui che ha legittima autorità. Quando cessasse di essere un precetto della ragione, perderebbe la sua natura e non obbligherebbe più. La legge promulgata dalla autorità legittima si presume conforme alla ragione. La prudenza e il timore di maggior male per la società possono consigliare agli individui di ubbidire ad una legge che non obbliga. Ma se tale legge ordinasse formalmente atti od omissioni contrarie o alla legge naturale o alla legge positiva divina, allora ognuno dovrebbe obbedire piuttosto a Dio che agli uomini».