Poteri, separazione dei
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Principio enunciato da Montesquieu, che distinse i poteri
dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario e sostenne la
necessità della loro separazione. Lo scopo della s. dei p. consiste
nel far sì che i vari poteri si controllino e si contengano
reciprocamente, evitando così il rischio del dispotismo.
LE PRIME APPLICAZIONI ISTITUZIONALI
La teoria della s. dei p. ebbe la sua prima importante realizzazione
nella Costituzione USA del 1787, nella quale non vi era soltanto la
s. dei p. verticale tra legislativo, esecutivo e giudiziario, ma
anche quella orizzontale tra potere centrale e potere dei singoli
Stati, in virtù della struttura federale degli Stati Uniti. La s.
dei p. venne proclamata anche dalla Rivoluzione francese, nella
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789), il cui
art. 16 stabilisce che "ogni società nella quale non sia assicurata
la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non
ha Costituzione". Il principio della divisione dei poteri fu poi
applicato dalla Costituzione della Repubblica francese dell'anno III
(1795), la quale stabilì una rigida divisione tra i poteri dello
Stato, e fu poi ripreso dalle costituzioni monarchiche succedutesi
in Francia dal 1814 al 1830 (ma anche dallo Statuto albertino del
1848). In tali costituzioni il potere esecutivo era attribuito al re
e, per esso, al governo, mentre il potere legislativo era attribuito
al parlamento e quello giudiziario alla magistratura. Nel corso del
19° sec. il ruolo del monarca cambiò progressivamente, in base al
principio 'il re regna, ma non governa': nominalmente, il governo
dipendeva dal monarca, ma in realtà finì progressivamente per
rispondere al parlamento.
LA SEPARAZIONE DEI POTERI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Nella Costituzione italiana il principio della s. dei p. è attuato
mediante il sistema di governo parlamentare, il funzionamento del
quale assicura la partecipazione alla determinazione dell'indirizzo
politico di una pluralità di organi (corpo elettorale, parlamento,
governo, presidente della Repubblica, partiti), i cui poteri si
equilibrano in modo da impedire che l'uno possa avere una preminenza
assoluta sugli altri. La Costituzione attribuisce al parlamento la
funzione legislativa, stabilendo espressamente una riserva di
legislazione a favore di esso. Del pari è formulata una riserva di
giurisdizione a favore del potere giudiziario. È dubbio se sussista
o meno una riserva della funzione amministrativa a favore del potere
esecutivo, cioè del governo e della pubblica amministrazione,
mancando una norma costituzionale in tal senso.