Forme di Stato e di governo
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È uno dei temi classici della riflessione costituzionalistica,
tanto che alcuni teorici individuano in esso uno dei pilastri
essenziali del diritto costituzionale, sebbene altri, soprattutto
negli ultimi decenni, tendano decisamente a sminuirne l’importanza.
I due concetti sono comunque strettamente legati tra loro, nel senso
che una determinata f. di governo si riverbera sulla f. di Stato, e
viceversa.
1. F. di Stato
In linea di massima la dottrina si serve dell’espressione f. di
Stato per indicare i diversi modi attraverso i quali si combinano i
tre elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e governo
(alcuni preferiscono parlare di sovranità in luogo di governo). In
quest’ottica lo studio delle f. di Stato riguarda solo quella
peculiare aggregazione politica che si afferma a partire dal 16°
sec., ossia lo Stato moderno, inteso quale ordinamento giuridico
territoriale e sovrano. Nell’ambito di questa prospettiva si
distinguono altri due profili: il primo attinente al rapporto tra
governanti e governati, il secondo alla ripartizione verticale del
potere. Sotto il secondo aspetto si suole distinguere tra Stati
federali e Stati unitari, ma tracciare una qualche differenza sul
piano scientifico tra queste due diverse figure organizzative è
quanto mai problematico (➔ federalismo). Per quanto riguarda il
primo profilo, si distinguono, in una prospettiva storica, lo Stato
patrimoniale (16°-18° sec.), lo Stato di polizia (18° sec.), lo
Stato liberale o Stato di diritto (19° sec.), e lo Stato democratico
(20° sec.), fondato sul principio del suffragio universale (➔
democrazia e voto). Una diversa classificazione, con relativa
periodizzazione, è stata peraltro proposta da C. Mortati, secondo il
quale lo Stato patrimoniale (rectius, l’ordinamento giuridico a
regime patrimoniale) nascerebbe con il feudalesimo e sopravvivrebbe
a esso, lo Stato di polizia finirebbe con l’identificarsi con la
monarchia assoluta (16°-18° sec.) e lo Stato moderno
corrisponderebbe allo Stato liberale.
In una comparazione di tipo sincronico si distinguono, invece,
quattro forme di Stato: lo Stato di derivazione liberale (o di
democrazia classica), lo Stato socialista, lo Stato autoritario, e
lo Stato di recente indipendenza (secondo alcuni studiosi, tuttavia,
quest’ultimo non costituirebbe una forma di Stato autonoma). Alcuni
studiosi preferiscono utilizzare la nozione di regime politico per
indicare le norme, i valori e le strutture di autorità in cui
agiscono gli attori politicamente rilevanti: tuttavia, secondo
altri, f. di Stato e regime politico non sarebbero altro che due
facce di una stessa medaglia.
2. F. di governo
Per quanto riguarda le f. di governo, esse concernono solo uno dei
tre elementi essenziali dello Stato. In altri termini, mentre le f.
di Stato attengono allo studio dello Stato-comunità, o dello
Stato-ordinamento, le f. di governo riguardano soltanto lo
Stato-apparato, cioè lo Stato come soggetto (persona giuridica)
all’interno dell’ordinamento giuridico statale. Più precisamente,
quando parla di f. di governo la dottrina si riferisce ai diversi
modi nei quali la cosiddetta funzione di indirizzo politico si
suddivide tra i diversi organi costituzionali. In virtù di ciò, sono
state ormai abbandonate le tradizionali distinzioni del pensiero
politico (la bipartizione di Machiavelli tra monarchie e
repubbliche, come pure la nota tripartizione aristotelica), perché
non più rispondenti alla realtà. È ritenuta ancora importante,
invece, quella tra e f. miste , anche se si riscontrano opinioni
quanto mai divergenti in proposito. Secondo un primo orientamento
(Mortati), f. pure sarebbero quelle caratterizzanti lo Stato
patrimoniale e lo Stato di polizia (tali erano sia la monarchia
assoluta che la democrazia popolare diretta), mentre miste sarebbero
quelle proprie dello Stato moderno e contemporaneo. Secondo un
diverso orientamento, f. pure sarebbero soltanto la monarchia
assoluta e la dittatura, mentre tutte le altre apparterebbero alle
f. miste. Un terzo orientamento, infine, considera f. pure solo le
f. di governo a rigida separazione dei poteri (monarchia
costituzionale, regime presidenziale e governo direttoriale), e f.
miste tutte quelle in cui vi è una qualche modalità di coordinamento
tra i poteri (regime parlamentare, regime assembleare, f. di governo
semipresidenziale).
La più diffusa è sicuramente la f. di governo parlamentare . Essa si
caratterizza per la presenza di due elementi: il rapporto fiduciario
tra governo e parlamento e la possibilità dello scioglimento
anticipato. È proprio la presenza dello scioglimento a distinguere
la f. di governo parlamentare da quella assembleare (che pure
mantiene in comune con la prima il rapporto fiduciario tra governo e
parlamento). Il regime presidenziale e la sua variante monarchica,
la monarchia costituzionale, si caratterizzano per una rigida
separazione tra esecutivo e legislativo e per l’unificazione delle
cariche di capo dello Stato e capo del governo in una stessa persona
(il re nella monarchia costituzionale, il presidente nella f. di
governo presidenziale).
Una peculiare f. di governo è il cosiddetto governo direttoriale ,
in cui ugualmente vi è una rigida separazione tra legislativo ed
esecutivo (il legislativo elegge l’esecutivo, ma non può
sfiduciarlo, così come l’esecutivo non può chiedere lo scioglimento
anticipato), e dove manca pure la figura del capo dello Stato (che
viene esercitata a rotazione dai membri dell’esecutivo collegiale).
Il sistema semipresidenziale , infine, è una creazione relativamente
recente della dottrina, che lo ha elaborato con riferimento alla f.
di governo francese dopo l’introduzione dell’elezione presidenziale
a suffragio universale e diretto (1962). Esso risulterebbe dalla
combinazione di forti poteri di governo in capo al presidente della
Repubblica con il mantenimento della fiducia parlamentare tra
governo e Parlamento (proprio per questo alcuni autori preferiscono
parlare di f. di governo parlamentare a tendenza presidenziale).