Forme di Stato e di governo

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 È uno dei temi classici della riflessione costituzionalistica, tanto che alcuni teorici individuano in esso uno dei pilastri essenziali del diritto costituzionale, sebbene altri, soprattutto negli ultimi decenni, tendano decisamente a sminuirne l’importanza. I due concetti sono comunque strettamente legati tra loro, nel senso che una determinata f. di governo si riverbera sulla f. di Stato, e viceversa.

1. F. di Stato

In linea di massima la dottrina si serve dell’espressione f. di Stato per indicare i diversi modi attraverso i quali si combinano i tre elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e governo (alcuni preferiscono parlare di sovranità in luogo di governo). In quest’ottica lo studio delle f. di Stato riguarda solo quella peculiare aggregazione politica che si afferma a partire dal 16° sec., ossia lo Stato moderno, inteso quale ordinamento giuridico territoriale e sovrano. Nell’ambito di questa prospettiva si distinguono altri due profili: il primo attinente al rapporto tra governanti e governati, il secondo alla ripartizione verticale del potere. Sotto il secondo aspetto si suole distinguere tra Stati federali e Stati unitari, ma tracciare una qualche differenza sul piano scientifico tra queste due diverse figure organizzative è quanto mai problematico (➔ federalismo). Per quanto riguarda il primo profilo, si distinguono, in una prospettiva storica, lo Stato patrimoniale (16°-18° sec.), lo Stato di polizia (18° sec.), lo Stato liberale o Stato di diritto (19° sec.), e lo Stato democratico (20° sec.), fondato sul principio del suffragio universale (➔ democrazia e voto). Una diversa classificazione, con relativa periodizzazione, è stata peraltro proposta da C. Mortati, secondo il quale lo Stato patrimoniale (rectius, l’ordinamento giuridico a regime patrimoniale) nascerebbe con il feudalesimo e sopravvivrebbe a esso, lo Stato di polizia finirebbe con l’identificarsi con la monarchia assoluta (16°-18° sec.) e lo Stato moderno corrisponderebbe allo Stato liberale.

In una comparazione di tipo sincronico si distinguono, invece, quattro forme di Stato: lo Stato di derivazione liberale (o di democrazia classica), lo Stato socialista, lo Stato autoritario, e lo Stato di recente indipendenza (secondo alcuni studiosi, tuttavia, quest’ultimo non costituirebbe una forma di Stato autonoma). Alcuni studiosi preferiscono utilizzare la nozione di regime politico per indicare le norme, i valori e le strutture di autorità in cui agiscono gli attori politicamente rilevanti: tuttavia, secondo altri, f. di Stato e regime politico non sarebbero altro che due facce di una stessa medaglia.

2. F. di governo

Per quanto riguarda le f. di governo, esse concernono solo uno dei tre elementi essenziali dello Stato. In altri termini, mentre le f. di Stato attengono allo studio dello Stato-comunità, o dello Stato-ordinamento, le f. di governo riguardano soltanto lo Stato-apparato, cioè lo Stato come soggetto (persona giuridica) all’interno dell’ordinamento giuridico statale. Più precisamente, quando parla di f. di governo la dottrina si riferisce ai diversi modi nei quali la cosiddetta funzione di indirizzo politico  si suddivide tra i diversi organi costituzionali. In virtù di ciò, sono state ormai abbandonate le tradizionali distinzioni del pensiero politico (la bipartizione di Machiavelli tra monarchie e repubbliche, come pure la nota tripartizione aristotelica), perché non più rispondenti alla realtà. È ritenuta ancora importante, invece, quella tra e f. miste , anche se si riscontrano opinioni quanto mai divergenti in proposito. Secondo un primo orientamento (Mortati), f. pure sarebbero quelle caratterizzanti lo Stato patrimoniale e lo Stato di polizia (tali erano sia la monarchia assoluta che la democrazia popolare diretta), mentre miste sarebbero quelle proprie dello Stato moderno e contemporaneo. Secondo un diverso orientamento, f. pure sarebbero soltanto la monarchia assoluta e la dittatura, mentre tutte le altre apparterebbero alle f. miste. Un terzo orientamento, infine, considera f. pure solo le f. di governo a rigida separazione dei poteri (monarchia costituzionale, regime presidenziale e governo direttoriale), e f. miste tutte quelle in cui vi è una qualche modalità di coordinamento tra i poteri (regime parlamentare, regime assembleare, f. di governo semipresidenziale).

La più diffusa è sicuramente la f. di governo parlamentare . Essa si caratterizza per la presenza di due elementi: il rapporto fiduciario tra governo e parlamento e la possibilità dello scioglimento anticipato. È proprio la presenza dello scioglimento a distinguere la f. di governo parlamentare da quella assembleare (che pure mantiene in comune con la prima il rapporto fiduciario tra governo e parlamento). Il regime presidenziale e la sua variante monarchica, la monarchia costituzionale, si caratterizzano per una rigida separazione tra esecutivo e legislativo e per l’unificazione delle cariche di capo dello Stato e capo del governo in una stessa persona (il re nella monarchia costituzionale, il presidente nella f. di governo presidenziale).

Una peculiare f. di governo è il cosiddetto governo direttoriale , in cui ugualmente vi è una rigida separazione tra legislativo ed esecutivo (il legislativo elegge l’esecutivo, ma non può sfiduciarlo, così come l’esecutivo non può chiedere lo scioglimento anticipato), e dove manca pure la figura del capo dello Stato (che viene esercitata a rotazione dai membri dell’esecutivo collegiale).

Il sistema semipresidenziale , infine, è una creazione relativamente recente della dottrina, che lo ha elaborato con riferimento alla f. di governo francese dopo l’introduzione dell’elezione presidenziale a suffragio universale e diretto (1962). Esso risulterebbe dalla combinazione di forti poteri di governo in capo al presidente della Repubblica con il mantenimento della fiducia parlamentare tra governo e Parlamento (proprio per questo alcuni autori preferiscono parlare di f. di governo parlamentare a tendenza presidenziale).