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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849


PRINCIPII FONDAMENTALI

I.
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.
Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III.
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V.
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.
La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.
Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.


Titolo I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 1. — Sono cittadini della Repubblica:
Gli originarii della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

Art. 2. — Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.

Art. 3. — Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4. — Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.

Art. 5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 6. — Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Art. 7. — La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 8. — L'insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 9. — Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 10. — Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

Art. 11. — L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 12. — Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

Art. 13. — Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

Art. 14. — La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.


Titolo II
DELL'ORDINAMENTO POLITICO

Art. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.


Titolo III
DELL'ASSEMBLEA

Art. 16. — L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.

Art. 17. — Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

Art. 18. — Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

Art. 19. — Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

Art. 20. — I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

Art. 21. — L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si rinnova ogni tre anni.

Art. 22. — L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

Art. 23. — L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.

Art. 24. — Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

Art. 25. — Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.

Art. 26. — I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.

Art. 27. — Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

Art. 28. — Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.

Art. 29. — L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

Art. 30. — La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

Art. 31. — Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.

Art. 32. — Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.


Titolo IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

Art. 33. — Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.

Art. 34. — L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.

Art. 35. — Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

Art. 36. — Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

Art. 37. — Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.

Art. 38. — Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

Art. 39. — Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

Art. 40. — I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.

Art. 41. — I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.

Art. 42. — Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

Art. 43. — I consoli e i ministri sono responsabili.

Art. 44. — I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

Art. 45. — Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.


Titolo V
DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 46. — Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.

Art. 47. — Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.

Art. 48. — Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.


Titolo VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 49. — I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

Art. 50. — Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

Art. 51. — Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

Art. 52. — La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

Art. 53. — Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

Art. 54. — Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

Art. 55. — Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.


Titolo VII
DELLA FORZA PUBBLICA

Art. 56. — L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

Art. 57. — L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

Art. 58. — Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

Art. 59. — I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.

Art. 60. — La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

Art. 61. — Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

Art. 62. — Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.


Titolo VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 63. — Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

Art. 64. — L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

Art. 65. — L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 66. — Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

Art. 67. — Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

Art. 68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.

Art. 69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente
G. Galletti

I Vice-Presidenti
A. Saliceti - E. Alloccatelli

I Segretari
G. Pennacchi - G. Cocchi
A. Fabretti - A. Zambianchi

***

LA COSTITUZIONE ROMANA DEL 1849 di Mauro Ferri

Il 15 novembre 1848 l'uccisione di Pellegrino Rossi poneva fine all'esperimento del Papato costituzionale, esperimento che in verità era stato fin dall'inizio messo in crisi dalle contraddizioni insormontabili proprie di ui sistema che aveva al suo vertice un principe, Pio IX che era al contempo capo supremo ed assoluto della Chiesa cattolica, ed anzi soltanto in quanto tale er, anche sovrano degli stati pontifici. Il giorno successivo Pio IX cedendo alla pressione delle manifestazioni popolari che si erano fatte minacciose, nominava un ministero presieduto da monsignor Muzzarelli e composto d'uomini graditi al popolo, fra i quali spiccavano Mamiani, Galletti e Sterbini. Ma il Pontefice riteneva di non essere più libero e, cedendo a diverse suggestioni e pressioni, fuggiva da Roma rifugiandosi a Gaeta sotto la protezione d Ferdinando II, re delle due Sicilie.

La giunta provvisoria

Alla fuga di Pio IX seguiva un periodo convulso di incertezze e di trattative che si concludeva il 12 dicembre con un decreto del Consiglio dei mini stri col quale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei deputati i dell'Alto consiglio, veniva costituita una “provvisoria e suprema giunta di stato” composta di tre persone. “La Giunta, eserciterà tutti gli uffici pertinenti al Capo del Potere esecutivo nei termini dello Statuto”. Furono eletti membri della giunta Tommaso Corsini, senatore di Roma, Filippo Camerata, gonfaloniere di Ancona e Giuseppe Galletti, quest'ultimo in sostituzione di Gaetano Zucchini, senatore di Bologna, il quale aveva riflutato l'incarico. La giunta di stato indirizzò ai popoli degli stati romani un proclama nel quale, fra l'altro, dichiarava di “assumere un tanto ufficio prov visoriamente e temporancamente in fino a che una Costituente degli stati romani avrà deliberato intorno al nuovo ordine politico”. Il 26 dicembre su relazione del Consiglio dei ministri attestante la im possibilità di funzionare dei due consigli per mancanza di numero legale cresceva l'assenteismo e molti moderati si erano dimessi -decretava la chiusura della sessione dei due consigli deliberanti. Tale chiusura equivaleva ad uno scioglimento: il 29 dicembre i due superstiti membri della giunta di stato, Camerata e Galletti Corsini si era dimesso di fronte alle scomuniche fulminate da Pio IX unicamente ai ministri Muzzarelli, Annellini, Galeotti.

L'assemblea nazionale dei popoli romani

(...) I membri della giunta decretavano: “Considerando che nel pericolo di una divisione fra le Province, o di una dissoluzione sociale, la suprema legge della salute pubblica comanda di convocare la Nazione, affinché col mezzo di una fedele e universale rappresentanza, munita di tutti i poteri, manifesti la sua volontà (...): art. 1 È convocata in Roma un'assemblea nazionale, che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano (...); art. 3 I collegi elettorali sono convocati il 21 gennaio prossimo (...); art. 7 Il suffragio sarà diretto, e universale (...) art. 8 Sono elettori tutti i cittadini dello Stato di anni 21 compiti (...); art. 9 Sono eleggibili tutti i medesimi se giungono all'età di 25 anni compiti”. Vi è già qui, quanto meno abbozzato, il principio della sovranità popolare esercitata mediante la rappresentanza eletta a suffragio universale. È per l'Italia la posizione più avanzata mai fino allora raggiunta. L'assemblea fu eletta con una discreta affluenza alle urne circa 250.000 votanti nonostante le obiettive difficoltà, l'arretratezza delle plebi specialmente contadine, l'opposizione della grande maggioranza del clero e le scomuniche pontificie. L'Assemblea prevista in 200 membri, ma all'inizio i rappresentanti furono 179, non essendosi potuto votare per i due deputati della provincia di Benevento occupata dal Borbone, ed essendovi state alcune elezioni plurime, che daranno luogo successivamente, dopo le opzioni ad elezioni suppletive si riunì come stabilito il 5 febbraio nel palazzo della Cancelleria. L'Assemblea ascoltò il discorso d'impronta repubblicana e mazziniana del ministro dell'interno Armellini, procedette alla convalida degli eletti, elesse a proprio presidente il Galletti e dichiarò essendo “regolarmente costituita in virtù del suo mandato popolare, di riconoscere in sé medesima la pienezza dei poteri sovrani”.

Le fasi della discussione

L'8 febbraio iniziò la discussione sulla forma di governo. Fu respinta a grande maggioranza una proposta Mamiani-Audinot che tendeva, lasciando impregiudicata la questione del Papato costituzionale, all'alleanza stretta col Piemonte e a rimettere le decisioni essenziali alla Costituente italiana. Il dibattito si protrasse fino all'una del mattino ed alla fine con 120 voti su 142 votanti fu approvato un decreto di quattro articoli intitolato subito decreto fondamentale. Il testo derivava da una proposta, modificata e ridotta di Quirico Filopanti. Con l'art. 1 veniva proclamata la fine del potere temporale del Papato; l'art. 2 assicurava al Pontefice “tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale”; con l'art. 3 si assumeva come forma di governo “la democrazia pura” ed il nome “glorioso” di Repubblica romana; l'art. 4 richiamava il principio di nazionalità comune come regola dei rapporti “col resto d'Italia”. Il decreto, di cui non può sfuggire la portata rivoluzionaria, era veramente fondamentale. Esso fu la premessa e il fondamento degli sviluppi successivi della vita della repubblica, e dalle sue statuizioni prese le mosse l'attività costituente dell'Assemblea. Vediamo ora - non occupandoci in questa sede di altri avvenimenti - quali furono le varie fasi ed i procedimenti che caratterizzano l'opera stricto sensu costituente dell'Assemblea. Va solo ricordato per spiegare apparenti lungaggini e rinvii che gli impegni dell'Assemblea furono molteplici: essa dovette affrontare non solo improcrastinabili riforme di legislazione ordinaria nonché urgenti e difficili provvedimenti finanziari: in realtà l'Assemblea ebbe anche vere e proprie responsabilità di governo, giacché il Comitato esecutivo agì come delegato dell'Assemblea stessa, ed anche quando fu eletto il triunvirato dotato di pieni poteri, l'Assemblea continuò a legiferare e a intervenire direttamente nelle questioni militari e nelle trattative col de Lesseps, durante la difesa contro l'intervento francese. Nella seduta del 12 febbraio il deputato Corrado Politi, conte, capitano, nato a Recanati e rappresentante la provincia di Macerata propose di eleggere una commissione incaricata di compilare un progetto di Costituzione. Dopo breve discussione si convenne che i commissari dovessero essere eletti a maggioranza assoluta in numero di nove, e che anche i membri dell'Esecutivo e i ministri potessero fame parte. Nella seduta successiva furono eletti in prima votazione, Cesare Agostini, Giovita Lazzarini e Carlo Emanuele Muzzarelli, in seconda votazione Francesco Sturbinetti, Carlo Armellini,Carlo Rusconi, Aurelio Saffi, Carlo Bonaparte e Giuseppe Galletti. Degli eletti uno era membro del Comitato esecutivo (Armellini), uno presidente dell'Assemblea (Galletti) e quattro ministri (Lazzarini, Muzzarelli, Rusconi e Saffi).

L'elezione di Mazzini

Data questa composizione è comprensibile che la commissione non riuscisse praticamente a riunirsi e a lavorare. Di conseguenza, nella seduta del 3 marzo, viene data comunicazione della rinuncia dei quattro ministri; l'assemblea li sostituì immediatamente eleggendo in prima votazione Giuseppe Mazzini. Giuseppe Gabussi. Filippo Senesi e in seconda votazione Enrico Cernuschi. Finalmente nella seduta del 13 marzo è comunicata la rinuncia di Armellini e la Commissione viene completata con l'elezione di Luigi Caroli. È da notare altresì che i commissari, a eccezione di Bonaparte, naturalista, erano tutti avvocati, o avevano compiuto studi di diritto come Agostini, o comunque laureati in giurisprudenza come il Cernuschi e lo stesso Mazzini.

Così ricomposta, la Commissione portò avanti i propri lavori, anche se è da credere che non tutti i suoi membri potessero impegnarsi, non certo almeno Mazzini eletto triunviro il 29 marzo su cui gravavano le maggiori responsabilità responsabilità di governo e del resto contrario all'adozione di una costituzione compiuta per la repubblica romana. Non sono note purtroppo documentazioni dei lavori della commissione. Il Gabussi membro della Commissione nelle sue Memorie per servire alla storia della rivoluzione degli stati romani (Genova 1851-52) non ne fa cenno. Essa fu sollecitata a presentare il progetto senza indugio all'Assemblea nella seduta del 5 aprile. Finalmente nella seduta del 17 aprile Cesare Agostini, invitato alla tribuna, lesse la relazione e presentò il progetto approvato dalla Commissione intitolato “rapporto sulla formazione della Costituzione”.

Il progetto constava di otto paragrafi di principi fondamentali elencati con numeri romani e di 83 articoli dei quali gli ultimi tre erano disposizioni transitorie. Il progetto si caratterizza per un largo ricorso all'elezione diretta a suffragio universale, prevista non soltanto per l'Assemblea, ma anche per l'esecutivo (due consoli) e per il Tribunato, magistratura di controllo e di garanzia. Quest'ultima creazione nuova era secondo il relatore Agostini “non protetta da veruna autorità di esempio nelle Costituzioni moderne, ma abbastanza protetta dall'autorità della ragione”. Con evidente suggestione dell'antica Roma è prevista anche la decretazione della dittatura quando la patria sia dichiarata in pericolo.

Un progetto rivoluzionario

Nel complesso il progetto ha un carattere rivoluzionario e innovatore, si distacca dall'esperienza dell'ordinamento applicato nei primi mesi della repubblica e risente anche dell'insegnamento mazziniano. Al relatore Cesare Agostini si deve con ogni probabilità il maggior apporto nell'elaborazione del testo. Agostini, nato a Foligno, eletto alla Costituente per la “Comarca” (la provincia di Roma, esclusa Roma stessa) attivo nei circoli popolari, giornalista nel Contemporaneo, fu uno dei rappresentanti più assidui ed attivi nei lavori dell'Assemblea; dopo la caduta della Repubblica seguì Mazzini in esilio a Londra, ma si dissociò da lui dopo i moti di Milano del 1853, e morì a Londra nel 1854. Dopo la relazione il presidente dell'Assemblea dispose la stampa e l'invio alle sezioni. Nella seduta del 20 aprile il deputato Pinci propose l'adozione di un regolamento speciale per la discussione del progetto di costituzione; ma essendo stato osservato dai deputati Salvatori Braccio e Regnoli che le sezioni avevano già nominato ciascuna un commissario, e questi riuniti avrebbero dovuto formulare osservazioni al progetto, si passò all'ordine del giorno. Prima della fine della seduta fu comunicato il calendario dei lavori deliberato dai commissari delle sezioni. Il 29 aprile il deputato Diarnanti propose all'Assemblea di votare sollecitarnente il progetto; Lizabe-Ruffoni chiese – e la sua proposta fu accolta – d'iniziare la discussione dei principi fondamentali non appena le sezioni avessero concluso l'esame degli stessi. Il 10 maggio fu dichiarato decaduto per assenze e perché nominato giudice il deputato Caroli, che era membro della commissione per la Costituzione.

Le deliberazioni sul tribunato

Nella seduta del 14 maggio Agostini aprì un dibattito sul ruolo e sui rapporti della commissione con le sezioni. Il dibattito cui parteciparono Bonaparte (che presiedeva l'Assemblea) e Galletti si concluse con la precisazione che le due commissioni (quella originaria e quella costituita dai commissari delle sezioni) restavano separate e con l'invito al Presidente Senesi (che risulta tale solo per quest'invito) a convocare la Commissione. Nella seduta del 17 maggio, il presidente Bonaparte solleva dei dubbi, data la nuova situazione, sulla opportunità di dar corso alla deliberazione del 29 aprile per la discussione separata dei principi fondamentali. Agostini chiede che si continui lo studio della questione e si concluda con la presentazione del rapporto. L'Assemblea aderisce. Il 26 maggio l'assemblea viene informata che è sorto un intralcio risolvibile solo dalla stessa assemblea: la commissione composta dai commissari delle sezioni intende sopprimere dal progetto il tribunato, mentre la Commissione originaria è ferma nel difenderlo. Dopo lungo dibattito, cui partecipano fra gli altri Agostini, Cemuschi, Bonaparte, Galletti e Gobussi, la questione è risolta nei termini seguenti: “l'Assemblea rimette le discussioni sul Tribunato al preventivo esame delle due Commissioni, le quali, riunite in una sola Commissione mista, presenteranno a maggioranza di voti all'Assemblea l'intero progetto di Costituzione". Con questa deliberazione si era giunti alla logica conclusione della procedura perseguita, quella cioè dell'unica commissione mista. A questo punto è opportuno far menzione dei nominativi dei commissari a suo tempo designati dalle otto sezioni: Berti (1), Fabretti (11), Saliceti e Spada (111), Gaiani (IV), Cannonieri (V), Ballanti (VI), Cassarini (VII) e Pennacchi (VIII). La commissione mista risultò così composta di 17 membri, 8 della commissione originaria (Caroli era decaduto) e 9 delle sezioni sopra indicati. In mancanza di altre notizie precise, è da presumere che presidente sia rimasto Senesi; egli era del resto il decano in età dell'Assemblea. I commissari delle sezioni prevalsero nelle decisioni controverse e relatore all'Assemblea fu nominato il Saliceti.

Le modifiche

Il 10 giugno il progetto modificato è presentato all'assemblea dal relatore Saliceti il quale si limita a dar conto delle modifiche apportate al precedente progetto. Esse consistono principalmente nella pubblicità del voto alle elezioni, nell'aumento del numero dei consoli da due a tre con la nomina dei medesimi devoluta all'Assemblea, nell'eliminazione del Tribunato e della Dittatura. Il testo, fermi gli otto paragrafi di principi fondamentali era ridotto a 71 articoli di cui gli ultinú quattro di disposizioni transitorie. La costituzione rispetto al progetto precedente perdeva in parte la carica rivoluzionaria e innovatrice, ma acquistava in semplicità e concretezza: unica vera stonatura il voto pubblico giustificato da considerazioni di astratto moralismo, ma oltretutto in contrasto col sistema già sperimentato per l'elezione dell'Assemblea costituente. Il Presidente, col consenso dell'Assemblea nominò una comrnissione composta dal primo e dal secondo relatore Agostini e Saliceti nonché da Grillenzoni incaricata di proporre una regolamentazione della discussione. Il 13 giugno Grillenzoni rifece a nome della Commissione (...) proponendo un regolamento speciale di sei articoli che fu approvato con modifiche dopo un'accesa discussione. Cominciava a farsi sentire nell'animo dei costituenti la preoccupazione di arrivare in ternpo a concludere i lavori e quindi la necessità di affrettarsi. In sostanza venne stabilito che la discussione generale iniziasse il 15 giugno; esaurita questa, erano concessi tre giorni per presentare emendamenti; doveva seguire la discussione degli articoli e doveva poi passarsi a una seconda lettura.

La fine della repubblica romana

La discussione generale iniziò il 16 giugno. L'Assemblea si era trasferita in Carnpidoglio perché vi erano pericoli di crolli nel palazzo della Cancelleria a causa dei cannoneggiamenti francesi. Il dibattito continuò nelle due sedute successive del 17 e 18 giugno. Parlarono, soprattutto sulle modifiche introdotte nel progetto, Mariani, Lizabe-Ruffoni, Bonaparte, Filopanti, Agostini, Ballanti, Senesi, Arduini, Cernuschi, Mattioli Agostino, Cannonieri, alcuni di questi più volte. Il 20 giugno furono annunciati gli “ammendamenti” presentati da Bonaparte (che riscriveva praticamente tutta la costituzione, Ballanti e Grillenzoni (pur essi di vasta portata), Ceniuschi, Arduini e altri, Salvatori Braccio, Mariani. Arduini, Filopanti e Annellini Virginio. Il 24 giugno sotto la presidenza del vice presidente Allocatelli (Saliceti svolgeva le sue funzioni di relatore) ebbe inizio la discussione e la votazione degli articoli: furono approvati i primi quattro paragrafi. La seduta del 25 giugno fu tutta dedicata al paragrafo V, quella del 26 al paragrafo VI e all'inizio della discussione del VII. Il 27 tenninò la discussione del paragrafo VII che fu votato insieme all'Vlll. Il 28 furono discussi e votati gli articoli dall'1 al 7 e iniziò la discussione dell'art. 8. Il 29 terminò la discussione dell'art. 8 e furono discussi e approvati i successivi articoli fino al 15. Va detto a questo punto che i resoconti ufficiali delle sedute dell'Assemblea (pubblicati anche come giornale periodico) terminano con la seduta del 27 giugno. Nelle ricerche effettuate per l'edizione delle “assemblee del Risorgimento” curata dalla Camera dei deputati nel 1911 in occasione del cinquantenario dell'unità, sono stati reperiti e pubblicati i fogli ufficiali contenenti i resoconti delle sedute del 27 giugno (parte finale), 28, 29 e 30. Quest'ultima incompleta. Nella parte esistente l'Assemblea vota quasi senza discussione gli articoli della Costituzione dal 15 fino al 60. Il resoconto si interrompe bruscamente all'art. 60 con l'inizio di un intervento di Canpello (ministro della guerra fino al rimpasto ministeriale dell'8 marzo) che illustra un suo emendamento. Com'è noto nella seduta del 30 giugno dopo l'esposizione e la proposta di Mazzini e l'intervento drammatico di Garibaldi, l'Assemblea votò l'ordine dei giorno Cernuschi: “l'Assemblea costituente romana cessa una difesa divenuta impossibile e sta al suo posto”.

L'approvazione della costituzione

L'Assemblea stessa continuò a riunirsi (in plenaria o in sezioni) fino alla mattina del 4 luglio quando una pattuglia francese penetrata in Campidoglio ne intimò lo scioglimento. Non è dato sapere con certezza se gli articoli dal 60 al 69 finale furono votati lo stesso giorno 30 prima dell'intervento di Mazzini che avviò la seconda parte della seduta, ovvero il giorno successivo primo luglio prima del voto finale. Il Gabussi che, quale testimone partecipe è la fonte più ampia e attendibile non ne fa cenno. Egli afferma nelle Memorie sopra ricordate che “nel giorno 2 [luglio] sottopose l'Assemblea a novella discussione la Costituzione della Repubblica, e per appello nomináe solennemente la votò”. Vi sarebbe stata quindi anche la seconda lettura prevista dallo speciale regolamento. Vero è che sia nel Bollettino delle Leggi sia nel Monitore Romano la Costituzione è pubblicata con l'indicazione finale “votata ad unanimità dal Campidoglio il I luglio 1849”. La promulgazione solenne dal Campidoglio avvenne nella mattinata del 3 luglio, e il Monitore Romano pubblica la Costituzione stessa nel suo ultimo numero in data 3 luglio. Il racconto del Gabussi è anche quindi in armonia con queste circostanze. Si tratta comunque di questione secondaria. La Costituzione approvata fu certamente come afferma il Candeloro (Storia dell'Italia moderna, Milano, III, pp. 456-58) “soprattutto per i principi fondamentali e per gli articoli sui diritti e doveri la più avanzata in senso democratico di tutte le costituzioni italiane del Risorgimento”. Il testo approvato reca l'impronta d'Aurelio Saliceti: abruzzese, giurista di chiara fama, per breve tempo ministro costituzionale di Ferdinando 11, indi esule, fu membro del Comitato esecutivo della Repubblica, vice presidente dell'Assemblea, il 30 giugno fu eletto nel secondo triumvirato. Rispetto al progetto definitivo, l'assemblea non apportò modifiche di struttura. L'innovazione più importante e significativa è quella che, nel paragrafo VII dei principi fondamentali, sopprime il riconoscimento della religione cattolica come religione dello Stato, mantenendo fermo il principio della irrilevanza della “credenza religiosa” per l'esercizio dei diritti civili e politici. Fu inserito l'art. 14 sulla riserva di legge in materia di spese pubbliche e tasse. Nel titolo V (Del Consiglio di Stato) gli artt. 47 e 48 furono unificati e così pure gli artt. 55, 56 e 57 nel titolo VI del potere giudiziario. Il testo costituzionale risultò pertanto di VIII paragrafi di principi fondamentali e di 69 articoli raggruppati in otto titoli e in disposizioni transitorie comprendenti gli articoli dal 65 al 69. È quindi una costituzione breve, di principi e di norne di carattere generale formulati per lo più con grande semplicità e chiarezza: una costituzione in gran parte valida per il secolo successivo almeno nelle sue linee essenziali.

da: Ragionamenti di Storia, mensile online di storia contemporanea (http://www.ragionamentidistoria.net)