Non expedit

 

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Formula di dissuasione o divieto attenuato («non giova, non conviene») usata dalla Chiesa cattolica romana quando intenda soddisfare ragioni di semplice opportunità. Specificamente con essa fu concretato il divieto ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in genere alla vita politica dello Stato italiano, divieto sanzionato con decreto della Sacra Penitenzieria del 10 settembre 1874, ribadito come obbligatorio in atti successivi benché di fatto non applicato in vari casi. Pio X, con l’enciclica Il fermo proposito dell’11 giugno 1905, pur non revocando formalmente il divieto, permise l’adito dei cattolici alla vita politica qualora sussistessero circostanze speciali riconosciute dai vescovi; l’ambiguità di questa disposizione consentì, nelle elezioni del 1913, il cosiddetto patto Gentiloni. Il n. fu abolito implicitamente da Benedetto XV, che nel 1919 permise ai cattolici di aderire al Partito popolare di L. Sturzo.