Poteri, separazione dei

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 Principio enunciato da Montesquieu, che distinse i poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario e sostenne la necessità della loro separazione. Lo scopo della s. dei p. consiste nel far sì che i vari poteri si controllino e si contengano reciprocamente, evitando così il rischio del dispotismo.

LE PRIME APPLICAZIONI ISTITUZIONALI

La teoria della s. dei p. ebbe la sua prima importante realizzazione nella Costituzione USA del 1787, nella quale non vi era soltanto la s. dei p. verticale tra legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche quella orizzontale tra potere centrale e potere dei singoli Stati, in virtù della struttura federale degli Stati Uniti. La s. dei p. venne proclamata anche dalla Rivoluzione francese, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789), il cui art. 16 stabilisce che "ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha Costituzione". Il principio della divisione dei poteri fu poi applicato dalla Costituzione della Repubblica francese dell'anno III (1795), la quale stabilì una rigida divisione tra i poteri dello Stato, e fu poi ripreso dalle costituzioni monarchiche succedutesi in Francia dal 1814 al 1830 (ma anche dallo Statuto albertino del 1848). In tali costituzioni il potere esecutivo era attribuito al re e, per esso, al governo, mentre il potere legislativo era attribuito al parlamento e quello giudiziario alla magistratura. Nel corso del 19° sec. il ruolo del monarca cambiò progressivamente, in base al principio 'il re regna, ma non governa': nominalmente, il governo dipendeva dal monarca, ma in realtà finì progressivamente per rispondere al parlamento.

LA SEPARAZIONE DEI POTERI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Nella Costituzione italiana il principio della s. dei p. è attuato mediante il sistema di governo parlamentare, il funzionamento del quale assicura la partecipazione alla determinazione dell'indirizzo politico di una pluralità di organi (corpo elettorale, parlamento, governo, presidente della Repubblica, partiti), i cui poteri si equilibrano in modo da impedire che l'uno possa avere una preminenza assoluta sugli altri. La Costituzione attribuisce al parlamento la funzione legislativa, stabilendo espressamente una riserva di legislazione a favore di esso. Del pari è formulata una riserva di giurisdizione a favore del potere giudiziario. È dubbio se sussista o meno una riserva della funzione amministrativa a favore del potere esecutivo, cioè del governo e della pubblica amministrazione, mancando una norma costituzionale in tal senso.